INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIVACY
1. Questa normativa assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, e della dignità delle persone fisiche, enfatizzando la confidenzialità e l'identità personale; offre inoltre protezione ai diritti delle persone giuridiche e di qualsiasi altro organismo o associazione.
2. Ai sensi di questa normativa, si definisce:
a) "banca dati", un insieme di dati personali, distribuito in una o più unità situate in uno o più luoghi, strutturato secondo vari criteri per facilitarne il trattamento;
b) "trattamento", ogni operazione o insieme di operazioni, realizzate con o senza l'uso di mezzi elettronici o comunque automatizzati, relative alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, confronto, uso, interconnessione, blocco, divulgazione, eliminazione e distruzione di dati;
c) "dato personale", qualsiasi informazione che riguarda un individuo, entità giuridica, organizzazione o associazione, identificabili direttamente o indirettamente, attraverso il riferimento a qualsiasi altra informazione, inclusa una numerazione identificativa personale;
d) "titolare", l'individuo, entità giuridica, amministrazione pubblica e qualsiasi altro organismo, associazione o ente responsabile delle decisioni riguardanti le finalità e i metodi di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza;
e) "responsabile", l'individuo, entità giuridica, amministrazione pubblica e qualsiasi altro organismo, associazione o ente designato dal titolare per il trattamento dei dati personali;
f) "interessato", l'individuo, entità giuridica, organizzazione o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
g) "comunicazione", il processo di rendere noti i dati personali a uno o più soggetti specifici diversi dall'interessato, in qualsiasi forma, inclusa la loro disponibilità o consultazione;
h) "diffusione", il processo di rendere noti i dati personali a soggetti non specificati, in qualsiasi forma, inclusa la loro disponibilità o consultazione;
i) "dato anonimo", un dato che originariamente, o dopo il trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
l) "blocco", la conservazione di dati personali con la sospensione temporanea di qualsiasi altra operazione di trattamento;
m) "Garante", l'autorità stabilita in conformità all'articolo 30.